Articoli

ASSEGNO DIVORZILE: COME QUANTIFICARLO?

Uno degli aspetti più comuni nell’ambito del Diritto di Famiglia, è la contrapposizione tra le parti circa la quantificazione dell’assegno divorzile.

Una breve premessa è necessaria: la legge prevede che il Tribunale debba, con la sentenza di divorzio, esaminare la situazione dei coniugi applicando diversi criteri di valutazione, quali la durata del matrimonio, le ragioni della decisione, il contributo dato alla conduzione familiare e il reddito netto di entrambi.

Non solo. La Cassazione, con la recente sentenza n. 15248 del 12 maggio 2022, chiarisce che tra gli elementi di valutazione e determinazione dell’assegno stesso non debbano essere considerati solo i redditi veri e propri, ma rispettive condizioni economiche dei coniugi in conflitto nell’accezione più ampia e completa: quindi ogni ulteriore cespite patrimoniale, compresi gli immobili siano essi
produttivi di reddito che improduttivi. Un immobile di proprietà ritenuto improduttivo, rappresenta comunque un valore patrimoniale importante perché suscettibile di conversione o di diverso futuro e possibile impiego.

L’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi è quindi elemento cardine in caso di divorzio: occorre ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica.

ENTI ASSOCIATIVI & FALLIMENTO

L’ente associativo dedito esclusivamente all’attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale, poi, riceva i contributi per la copertura integrale del relativo svolgimento e dei costi riguardanti la propria organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l’erogazione di contributi predetti, esclude che l’ente medesimo svolga un’attività che remuneri (almeno parzialmente) i fattori di produzione con i propri ricavi.

Cass. civ., 21 ottobre 2020 n. 22955

LAVORO & LICENZIAMENTO

In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva, poiché nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore ora per allora, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000, mentre, nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva.

Cass. civ., 30 ottobre 2020 n. 24139

OBBLIGAZIONI & EDILIZIA

Poiché l’obbligazione di redigere un progetto di costruzione è di risultato, impegnando il professionista incaricato alla prestazione di un progetto concretamente realizzabile, il committente, in base al principio inadimplenti non est adimplendum, ha diritto di rifiutare il compenso al professionista che abbia fornito il progetto di un’opera non conforme agli strumenti urbanistici del comune del luogo in cui questa deve essere eseguita. Il professionista è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. In conseguenza dei principi di cui sopra, da un lato, la realizzabilità del progetto va valutata non in astratto, ma in concreto, in rapporto al risultato avuto di mira dal cliente, anche se non espressamente dedotto nel contratto; dall’altro, le difficoltà che si oppongano a una rapida approvazione nei tempi sperati per la consegna dell’opera da realizzare, rientrano certamente nel dovere di informazioni, derivante dalla diligenza imposta al professionista nell’esecuzione dell’incarico affidatogli.

Cass. civ., 16 ottobre 2020 n. 22576

CONDOMINIO & COMUNIONE

A norma dell’articolo 1102, comma 1, del Cc, applicabile al condominio negli edifici in virtù del rinvio operato dall’articolo 1139 del Cc, ciascun condomino può apportare a sue spese le “modificazioni” necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Entro questi limiti, perciò, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti, ciascun condomino può servirsi altresì dei muri perimetrali comuni dell’edificio e appoggiarvi tubi, fili, condutture, targhe, tende e altri manufatti analoghi. Alle “modificazioni” consentite al singolo ex articolo 1102, comma 1, del Cc, sebbene esse non alterino la destinazione delle cose comuni, si applica altresì il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, statuito espressamente dall’articolo 1120 del Cc in tema di innovazioni.

Cass. civ., 13 novembre 2020 n. 25790

PROPRIETA’ & DIRITTI REALI

In tema di luci e vedute, affinché sussista una veduta è necessario che, oltre al requisito della inspectio, sussista anche quello della prospectio sul fondo del vicino, per cui l’apertura deve consentire non solo di vedere e guardare frontalmente ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare anche obliquamente e lateralmente cosicché il fondo del vicino sia oggetto di una visione mobile e globale senza dover far ricorso a mezzi artificiali.

 Cass. civ., 29 ottobre 2020 n. 23952

MADRE METTE IL FIGLIO CONTRO IL PADRE: CHE FARE?

Cosa fare se un genitore aizza il figlio minore contro l’altro dopo la separazione o il divorzio?

Il figlio ha il diritto a vivere con entrambi i genitori. Anche se questi sono separati o hanno divorziato, devono permanere solidi legami affettivi con il minore affinché sia il padre che la madre maturino un rapporto amorevole e un contatto quotidiano. Il tutto chiaramente più nell’interesse del giovane che non dei genitori. 

Il punto però è che, quando la famiglia è sfaldata, devono essere i genitori a far di tutto per rimuovere ogni ostacolo che si frapponga alla cosiddetta “bigenitorialità”. Se uno dei genitori scredita l’altro agli occhi del figlio, al di là delle ragioni che lo spingono a fare ciò, commette un illecito oltre che un danno al minore. Tant’è che la giurisprudenza, sino ad oggi, si è orientata in modo molto severo, arrivando a comminare, nella migliore delle ipotesi, delle sanzioni economiche e, nella peggiore, a revocare l’affidamento condiviso e la collocazione del bambino. 

Di recente, la Cassazione ha spiegato che fare se la madre mette il figlio contro il padre. E la pronuncia segue la linea dura [1]. Ma procediamo con ordine. 

Cos’è la bigenitorialtà?

Come dice la parola stessa, bigenitorialità significa diritto ad avere entrambi i genitori, e quindi a mantenere con loro dei rapporti stabili, duraturi, amorevoli. Questo diritto, però, non dipende dalla volontà e dall’esercizio del titolare (ossia del minore), ma dal comportamento dei genitori. Il rispetto del principio della bigenitorialità impone infatti che, nonostante la crisi della coppia, il padre e la madre debbano essere sempre presenti nella vita del figlio minore, che ad entrambi siano garantite una stabile consuetudine di vita e delle salde relazioni affettive. I figli hanno, parallelamente, il diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.

Che fare se un genitore mette il figlio contro l’altro?

Se uno dei due genitori commette gravi inadempienze rispetto al provvedimento del giudice con cui dispone l’affidamento e la collocazione del minore – ad esempio, evitando che l’altro genitore possa incontrare il figlio o mettendogli contro quest’ultimo attraverso una costante opera di denigrazione – l’altro genitore può fare ricorso al giudice chiedendo un provvedimento per far cessare la condotta del genitore o per chiedere la modifica o la revoca delle disposizioni sull’affidamento.

Il giudice può modificare i provvedimenti in vigore relativi all’affidamento e può disporre a carico del genitore colpevole delle condotte pregiudizievoli, le seguenti sanzioni, anche congiuntamente:

  • l’ammonizione;
  • il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
  • la condanna a una sanzione amministrativa, anche congiuntamente ai provvedimenti sopra esaminati.

A questi rimedi la giurisprudenza ne ha aggiunti altri due:

  • la collocazione del figlio presso l’altro genitore;
  • la revoca dell’affidamento condiviso, disponendo l’affido esclusivo solo all’altro genitore. 

Perde l’affidamento condiviso il genitore che manipola e aizza il minore

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha revocato l’affidamento condiviso a una madre colpevole di aver manipolato il figlio mettendolo contro il padre, suo ex marito. Nel caso di specie, hanno pesato le dichiarazioni della bambina che, sentita dal giudice, ha riferito che sarebbe stata la madre a indurla a mentire nei confronti del papà.

 Naturalmente, alla revoca dell’affidamento condiviso consegue anche la condanna della madre al versamento dell’assegno di mantenimento per il figlio da versare all’ex marito, in quanto il bambino andrà a vivere presso quest’ultimo. 

Si tenga peraltro conto che il giudice ha l’obbligo di ascoltare il minore se ha almeno 12 anni, altrimenti la sentenza può essere impugnata. Ed è proprio il minore a poter riferire non solo di preferire un genitore rispetto all’altro, ma anche di essere stato plagiato all’odio.

Con la revoca dell’affidamento alla madre, però, bisogna andarci cauti. La giurisprudenza ha, infatti, detto che, se tra il figlio e la madre c’è un solido legame, la collocazione dello stesso presso il padre potrebbe generare un turbamento ancora maggiore per il minore e un rischio di instabilità psichica. Dunque, in questi casi, con l’aiuto dei servizi sociali, è bene favorire degli incontri tra il figlio e il padre affinché la figura di quest’ultimo non venga più filtrata dalla ex moglie e vi sia un “rappacificamento” con il bambino. 

Risarcisce anche il figlio la madre che gli impedisce di vedere il padre

Di recente, il tribunale di Cosenza [2] ha stabilito l’obbligo, per la madre che impedisce gli incontri tra il proprio figlio ed il padre, di risarcire entrambi. In questo modo, infatti non solo la donna causa sofferenze a carico dell’altro genitore ma priva anche il bambino dell’apporto del padre rispetto al diritto ad una sana e serena crescita. 

Viene definita, da un lato della scienza, con il termine “alienazione parentale” l’atteggiamento psicologico del bambino che rifiuti la figura paterna perché aizzato dalla madre. Sull’esistenza di questa patologia non sono però tutti d’accordo. I giudici cosentini tuttavia che non spetta al giudice stabilire la validità o invalidità teorica della Pas – appunto all’alienazione parentale; piuttosto, il magistrato è tenuto ad «accertare se il distacco del piccolo dal padre affondi le sue radici in condizionamenti esercitati dal genitore collocatario, ovvero in altri fattori».

Infatti, prosegue il provvedimento richiamando la giurisprudenza della Cassazione «qualora il genitore non affidatario o collocatario, per conseguire la modifica delle modalità di affidamento del figlio minore, denunci l’allontanamento morale e materiale di quest’ultimo, attribuendolo a condotte dell’altro genitore, a suo dire espressive di una Pas (sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito, prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia, è tenuto ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo».

Il tribunale ha così accolto la richiesta di risarcimento formulata dall’uomo. La ex, infatti, ha «gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell’uomo di svolgere il proprio ruolo genitoriale».

Per cui, tenuto conto della durata dell’emarginazione della figura paterna, dei disagi e delle sofferenze patiti sia dall’uomo che dal figlio, il tribunale ha condannato la madre al pagamento di 5mila euro per ciascuno dei danneggiati, ammonendola dal tenere condotte ostative agli incontri padre-figlio.

Note: [1] Cass. sent. n. 3028/20. [2] Trib. Cosenza, sent. n. 549/2019.

fonte link: https://www.laleggepertutti.it/365685_madre-mette-il-figlio-contro-il-padre-che-fare?fbclid=IwAR085umapu6GV9ICnR6jcaxIY8iY6ub6Qek-2D6wJHLBDFE4hdmgos5HNU0