VOLI AEREI: I DIRITTI DEL PASSEGGERO

 

Conosci il Regolamento CE 261/2004???

Il post pandemia ha portato ad un veloce ritorno delle abitudini: abbiamo tutti ripreso a vivere, lavorare e soprattutto a spostarci per qualsiasi necessità. Viaggiare è quindi stato certamente un must in questo periodo e il comparto aeronautico è in assoluto quello con la crescita esponenziale maggiore, con un’impennata nella prenotazioni di voli.

Purtroppo buona parte delle compagnie, soprattutto quelle low-cost, non sempre sono state pronte nel riorganizzarsi e nel ricevere così tante prenotazioni, tant’è che sono state spesso costrette a cancellare, ritardare i voli o addirittura a negare l’imbarco. Ma i disagi non sono finiti qui.

Anche il cambiamento climatico ci sta mettendo lo zampino spesso in aeroporti di minore importanza e con sistemi di controllo a terra del volo non sempre adeguati per condizioni metereologiche come la nebbia. La scarsa visibilità ha portato a decine di voli cancellati in partenza o costretti ad atterraggi in sicurezza in altri scali a distanze considerevoli che, ovviamente, provocando disagi importanti ai passeggeri.

Cosa fare in questi casi? Come difendere i propri diritti di consumatore/passeggero??
Il Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri che hanno subìto disagi aerei come ritardo del volo, cancellazione o imbarco negato. Vediamo sommariamente come.

Nel caso di volo cancellato ma anche di ritardo superiore alle 3 ore è previsto il risarcimento per il disservizio subìto: chiamato anche con il termine di “compensazione pecuniaria” (art. 7 del Reg. CE 261/2004), tale indennizzo può variare da € 250 fino a € 600 in base alla tratta percorsa. Diversa la regolamentazione prevista in caso di disagi dovuti alla nebbia o a condizioni meteo avverse: considerati come “circostanze eccezionali”, esonerano le compagnie dalla responsabilità di risarcire il passeggero. Nessuna “compensazione pecuniaria” quindi, ma il viaggiatore può richiedere il rimborso integrale del biglietto pagato o la prenotazione gratuita sul primo volo disponibile oltre ad aver diritto a pasti e bevande in proporzione all’attesa o all’assistenza in hotel se si è impossibilitati a tornare a casa.

Lo sapevi?

ASSEGNO DIVORZILE: COME QUANTIFICARLO?

Uno degli aspetti più comuni nell’ambito del Diritto di Famiglia, è la contrapposizione tra le parti circa la quantificazione dell’assegno divorzile.

Una breve premessa è necessaria: la legge prevede che il Tribunale debba, con la sentenza di divorzio, esaminare la situazione dei coniugi applicando diversi criteri di valutazione, quali la durata del matrimonio, le ragioni della decisione, il contributo dato alla conduzione familiare e il reddito netto di entrambi.

Non solo. La Cassazione, con la recente sentenza n. 15248 del 12 maggio 2022, chiarisce che tra gli elementi di valutazione e determinazione dell’assegno stesso non debbano essere considerati solo i redditi veri e propri, ma rispettive condizioni economiche dei coniugi in conflitto nell’accezione più ampia e completa: quindi ogni ulteriore cespite patrimoniale, compresi gli immobili siano essi
produttivi di reddito che improduttivi. Un immobile di proprietà ritenuto improduttivo, rappresenta comunque un valore patrimoniale importante perché suscettibile di conversione o di diverso futuro e possibile impiego.

L’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi è quindi elemento cardine in caso di divorzio: occorre ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica.

OBBLIGO O LIBERA SCELTA?

INOLTRO UN INTERESSANTE ARTICOLO PUBBLICATO SUI SOCIAL:

«A fine gennaio sulle maggiori testate giornalistiche è rimbalzata la notizia del licenziamento di 7 lavoratori intimato per il rifiuto opposto alla somministrazione del vaccino contro il covid-19.

Gli infermieri adibiti al servizio a domicilio per anziani nella città di Dessau, appartenente al land tedesco della Sassonia-Anhalt, si sono visti ingiungere il provvedimento espulsivo all’esito di diversi solleciti ricevuti dall’azienda. L’inizio della campagna vaccinale ha acceso un forte dibattito nazionale sul tema, facendo emergere opinioni contrastanti anche tra autorevoli esperti del settore.

Proviamo a far luce sulla questione.

Partiamo dalle norme fondamentali di riferimento: anzitutto l’art. 2087 C.C. sulla tutela delle condizioni di lavoro. L’articolo in commento contiene il principio generale secondo il quale spetta all’imprenditore adottare tutte le misure. Graduate sulla base della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. A tale principio generale il legislatore ha aggiunto nel corso del tempo, norme di dettaglio in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro..

Bisogna poi tenere conto del dettato costituzionale cristallizato negli artt. 32 e 41, rispettivamente sulla tutela della salute e sulla libertà di iniziativa economica privata.

Il primo comma dell’art.32 pone in capo alla Repubblica la tutela della salute come diritto fondamentale di ogni individuo, nonché come interesse della collettività.

Il secondo comma sancisce il divieto di trattamento sanitario obbligatorio salvo specifica disposzione di legge.

Nel caso di cui trattiamo, la libertà garantita a ciascuno in materia di salute si deve confrontare con la libera iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost.

Premesso questo, vediamo quali risposte possono essere tratte dalla lettura sistematica delle norme vigenti in materia.

Il dibattito dottrinale in materia è ben lontano dall’aver individuato una risposta univoca. In ogni caso, il punto di partenza è il testo unico in materia di sicurezza e lavoro, D.Lgs. 81/2008 e, nello specifico, gli artt. 279 e 42 del testo in parola.

L’art. 279, co.2, impone al datore, vagliato il parere del medico competente, di mettere a disposizione vaccini efficaci ai lavoratori che non siano già immuni dall’agente biologico presente nella lavorazione.

Tuttavia, va ricordato che il covid-19 è un agente patogeno “generico”, che proviene dall’esterno e coinvolge la comunità tutta, non solo una particolare categoria di soggetti. Proprio per questo, la distribuzione del vaccino è nelle mani dell’autorità statale, preposta alla tutela della salute pubblica.

Non rientra nella possibilità del datore di lavoro privato procurarsi lo strumento per i suoi dipendenti.

L’art.42, inoltre, stabilisce che il datore attua tutte le misure indicate dal medico competente per la tutela della salute e, nel caso, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori mantenendo lo stesso trattamento economico delle mansioni di provenienza. Tenuto conto della prestazione concretamente svolta, il lavoratore potrebbe essere posto in smart-working, o allocato in posizioni in cui il contatto con ulteriori soggetti sia minimo.

Sembra che tali soluzioni debbano essere tenuto in debito conto, visto che non esiste, ad oggi, un obbligo vaccinale nazionale per la patologia da sars-cov2 e che, come da art.32 Cost., la libera determinazione in materia di salute è nella disponibilità di ciascun consociato, il quale per ragioni mediche e/o convinzioni personali potrebbe non volersi sottoporre al trattamento.

In merito al licenziamento, va ricordato che per il datore di lavoro si frappongono una serie di ostacoli prima di giungere a tale soluzione definitiva, tra i quali quelli già menzionati, cioè l’impossibilità di adibire il prestatore ad altra mansione fino ad una pronuncia in senso contrario da parte del legislatore, appare ardito riconoscere de plano in capo al datore il poter e di licenziare il soggetto che rifiuti di vaccinarsi.

Questo per quanto riguarda i lavoratori già stabilmente allocati nel mercato.

Appare tuttavia opportuno chiedersi se il datore possa subordinare l’assunzione al fatto che il lavoratore si sia già sottoposto al vaccino.

Anche in questo caso, e sempre riferendosi al dato normativo, dare una soluzione acriticamente positiva appare prematuro: l’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, L.300/1970, vieta al datore di lavoro indagare, ai fini dell’assunzione, come nel corso del rapporto, anche a mezzo di terzi, su fatti del lavoratore che non siano rilevanti per valutare l’attitudine professionale del lavoratore stesso. In questo, caso è necessario riferirsi alle concrete mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito e, soprattutto, alle modalità con cui le stesse saranno svolte.»

Contributo realizzato dalla D.ssa Giulia Tomassetto
link di pubblicazione primaria:
https://www.instagram.com/p/CLmWJvHH6r9/

BUONA PASQUA!!!

Lo Studio Legale Avvocato Lorenza Croce è lieto di augurarVi Buona Pasqua!

Cogliamo l’occasione, inoltre, per comunicare che lo studio legale sarà chiuso da sabato 3 Aprile e riaprirà a partire da mercoledì 7 Aprile 2021. In questi giorni non saranno quindi attivi i servizi di consulenza e supporto in studio, ma naturalmente sarà garantita la nostra disponibilità per tutti i casi urgenti.
Potrete comunque contattarci via mail all’indirizzo avv.lorenzacroce@gmail.com  per i futuri  appuntamenti e per eventuali  questioni giuridiche sulle quali occorre consulenza. Sarà nostra premura ricontattarvi al più presto al rientro dalla breve pausa pasquale.
Ancora tanti serenità da tutto il nostro staff.

Buona Pasqua!

 

ENTI ASSOCIATIVI & FALLIMENTO

L’ente associativo dedito esclusivamente all’attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale, poi, riceva i contributi per la copertura integrale del relativo svolgimento e dei costi riguardanti la propria organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l’erogazione di contributi predetti, esclude che l’ente medesimo svolga un’attività che remuneri (almeno parzialmente) i fattori di produzione con i propri ricavi.

Cass. civ., 21 ottobre 2020 n. 22955

LAVORO & LICENZIAMENTO

In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva, poiché nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore ora per allora, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000, mentre, nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva.

Cass. civ., 30 ottobre 2020 n. 24139

MATRIMONIO & SOCIAL

 

Addebito della separazione al coniuge che si dichiari single su Facebook

Le false informazioni personali sui social in costanza di matrimonio sono lesive della dignità del coniuge e determinano la violazione dell’obbligo di fedeltà.

La vicenda vedeva una moglie chiedere la separazione coniugale in seguito al progressivo estraniamento del marito dalla vita coniugale consistente in lunghi periodi fuori casa nonché nell’uso smodato del telefono cellulare. La ricorrente aveva, inoltre, appurato come il marito si definisse “single” su facebook, alimentando consapevolmente la possibilità di entrare in contatto con altre donne (cfr. Sentenza Trib. Palmi n. 6/2021).

Il marito sosteneva come la propria condotta non avesse causato la crisi coniugale che veniva qualificata come causata dal distacco affettivo della moglie.

Il Tribunale, nell’accogliere le doglianze della moglie, attribuisce l’intollerabilità della convivenza coniugale alla violazione dell’obbligo di fedeltà determinato dal “tradimento virtuale” del marito.

Nel caso di specie, l’elemento ritenuto fondante la pronuncia di addebito veniva ricondotta all’ostentazione dello stato di single da parte del marito sul profilo facebook in costanza di convivenza coniugale, alla luce della circostanza secondo cui, precisa il giudice, queste indicazioni non sono prova di un rapporto extraconiugale ma costituiscono un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui, pubblicamente e sin troppo palesemente, rappresentano ai terzi estranei un modo di essere o uno stato d’animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio.

Il Giudice sottolinea, infatti, come tale condotta rappresenti essa stessa un tradimento, richiamando un principio già espresso dal Supremo Collegio in forza del quale, nel giudizio di separazione giudiziale non rilevano esclusivamente le relazioni extraconiugali in senso stretto ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell’onore dell’altro coniuge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

link: https://www.studiolegaleluciano.it/addebito-della-separazione-al-coniuge-che-si-dichiari-single-su-facebook

OBBLIGAZIONI & EDILIZIA

Poiché l’obbligazione di redigere un progetto di costruzione è di risultato, impegnando il professionista incaricato alla prestazione di un progetto concretamente realizzabile, il committente, in base al principio inadimplenti non est adimplendum, ha diritto di rifiutare il compenso al professionista che abbia fornito il progetto di un’opera non conforme agli strumenti urbanistici del comune del luogo in cui questa deve essere eseguita. Il professionista è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. In conseguenza dei principi di cui sopra, da un lato, la realizzabilità del progetto va valutata non in astratto, ma in concreto, in rapporto al risultato avuto di mira dal cliente, anche se non espressamente dedotto nel contratto; dall’altro, le difficoltà che si oppongano a una rapida approvazione nei tempi sperati per la consegna dell’opera da realizzare, rientrano certamente nel dovere di informazioni, derivante dalla diligenza imposta al professionista nell’esecuzione dell’incarico affidatogli.

Cass. civ., 16 ottobre 2020 n. 22576

CONDOMINIO & COMUNIONE

A norma dell’articolo 1102, comma 1, del Cc, applicabile al condominio negli edifici in virtù del rinvio operato dall’articolo 1139 del Cc, ciascun condomino può apportare a sue spese le “modificazioni” necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Entro questi limiti, perciò, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti, ciascun condomino può servirsi altresì dei muri perimetrali comuni dell’edificio e appoggiarvi tubi, fili, condutture, targhe, tende e altri manufatti analoghi. Alle “modificazioni” consentite al singolo ex articolo 1102, comma 1, del Cc, sebbene esse non alterino la destinazione delle cose comuni, si applica altresì il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, statuito espressamente dall’articolo 1120 del Cc in tema di innovazioni.

Cass. civ., 13 novembre 2020 n. 25790

PROPRIETA’ & DIRITTI REALI

In tema di luci e vedute, affinché sussista una veduta è necessario che, oltre al requisito della inspectio, sussista anche quello della prospectio sul fondo del vicino, per cui l’apertura deve consentire non solo di vedere e guardare frontalmente ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare anche obliquamente e lateralmente cosicché il fondo del vicino sia oggetto di una visione mobile e globale senza dover far ricorso a mezzi artificiali.

 Cass. civ., 29 ottobre 2020 n. 23952