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CONDOMINIO & COMUNIONE

A norma dell’articolo 1102, comma 1, del Cc, applicabile al condominio negli edifici in virtù del rinvio operato dall’articolo 1139 del Cc, ciascun condomino può apportare a sue spese le “modificazioni” necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Entro questi limiti, perciò, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti, ciascun condomino può servirsi altresì dei muri perimetrali comuni dell’edificio e appoggiarvi tubi, fili, condutture, targhe, tende e altri manufatti analoghi. Alle “modificazioni” consentite al singolo ex articolo 1102, comma 1, del Cc, sebbene esse non alterino la destinazione delle cose comuni, si applica altresì il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, statuito espressamente dall’articolo 1120 del Cc in tema di innovazioni.

Cass. civ., 13 novembre 2020 n. 25790