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VOLI AEREI: I DIRITTI DEL PASSEGGERO

 

Conosci il Regolamento CE 261/2004???

Il post pandemia ha portato ad un veloce ritorno delle abitudini: abbiamo tutti ripreso a vivere, lavorare e soprattutto a spostarci per qualsiasi necessità. Viaggiare è quindi stato certamente un must in questo periodo e il comparto aeronautico è in assoluto quello con la crescita esponenziale maggiore, con un’impennata nella prenotazioni di voli.

Purtroppo buona parte delle compagnie, soprattutto quelle low-cost, non sempre sono state pronte nel riorganizzarsi e nel ricevere così tante prenotazioni, tant’è che sono state spesso costrette a cancellare, ritardare i voli o addirittura a negare l’imbarco. Ma i disagi non sono finiti qui.

Anche il cambiamento climatico ci sta mettendo lo zampino spesso in aeroporti di minore importanza e con sistemi di controllo a terra del volo non sempre adeguati per condizioni metereologiche come la nebbia. La scarsa visibilità ha portato a decine di voli cancellati in partenza o costretti ad atterraggi in sicurezza in altri scali a distanze considerevoli che, ovviamente, provocando disagi importanti ai passeggeri.

Cosa fare in questi casi? Come difendere i propri diritti di consumatore/passeggero??
Il Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri che hanno subìto disagi aerei come ritardo del volo, cancellazione o imbarco negato. Vediamo sommariamente come.

Nel caso di volo cancellato ma anche di ritardo superiore alle 3 ore è previsto il risarcimento per il disservizio subìto: chiamato anche con il termine di “compensazione pecuniaria” (art. 7 del Reg. CE 261/2004), tale indennizzo può variare da € 250 fino a € 600 in base alla tratta percorsa. Diversa la regolamentazione prevista in caso di disagi dovuti alla nebbia o a condizioni meteo avverse: considerati come “circostanze eccezionali”, esonerano le compagnie dalla responsabilità di risarcire il passeggero. Nessuna “compensazione pecuniaria” quindi, ma il viaggiatore può richiedere il rimborso integrale del biglietto pagato o la prenotazione gratuita sul primo volo disponibile oltre ad aver diritto a pasti e bevande in proporzione all’attesa o all’assistenza in hotel se si è impossibilitati a tornare a casa.

Lo sapevi?

ASSEGNO DIVORZILE: COME QUANTIFICARLO?

Uno degli aspetti più comuni nell’ambito del Diritto di Famiglia, è la contrapposizione tra le parti circa la quantificazione dell’assegno divorzile.

Una breve premessa è necessaria: la legge prevede che il Tribunale debba, con la sentenza di divorzio, esaminare la situazione dei coniugi applicando diversi criteri di valutazione, quali la durata del matrimonio, le ragioni della decisione, il contributo dato alla conduzione familiare e il reddito netto di entrambi.

Non solo. La Cassazione, con la recente sentenza n. 15248 del 12 maggio 2022, chiarisce che tra gli elementi di valutazione e determinazione dell’assegno stesso non debbano essere considerati solo i redditi veri e propri, ma rispettive condizioni economiche dei coniugi in conflitto nell’accezione più ampia e completa: quindi ogni ulteriore cespite patrimoniale, compresi gli immobili siano essi
produttivi di reddito che improduttivi. Un immobile di proprietà ritenuto improduttivo, rappresenta comunque un valore patrimoniale importante perché suscettibile di conversione o di diverso futuro e possibile impiego.

L’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi è quindi elemento cardine in caso di divorzio: occorre ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica.