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MATRIMONIO & SOCIAL

 

Addebito della separazione al coniuge che si dichiari single su Facebook

Le false informazioni personali sui social in costanza di matrimonio sono lesive della dignità del coniuge e determinano la violazione dell’obbligo di fedeltà.

La vicenda vedeva una moglie chiedere la separazione coniugale in seguito al progressivo estraniamento del marito dalla vita coniugale consistente in lunghi periodi fuori casa nonché nell’uso smodato del telefono cellulare. La ricorrente aveva, inoltre, appurato come il marito si definisse “single” su facebook, alimentando consapevolmente la possibilità di entrare in contatto con altre donne (cfr. Sentenza Trib. Palmi n. 6/2021).

Il marito sosteneva come la propria condotta non avesse causato la crisi coniugale che veniva qualificata come causata dal distacco affettivo della moglie.

Il Tribunale, nell’accogliere le doglianze della moglie, attribuisce l’intollerabilità della convivenza coniugale alla violazione dell’obbligo di fedeltà determinato dal “tradimento virtuale” del marito.

Nel caso di specie, l’elemento ritenuto fondante la pronuncia di addebito veniva ricondotta all’ostentazione dello stato di single da parte del marito sul profilo facebook in costanza di convivenza coniugale, alla luce della circostanza secondo cui, precisa il giudice, queste indicazioni non sono prova di un rapporto extraconiugale ma costituiscono un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui, pubblicamente e sin troppo palesemente, rappresentano ai terzi estranei un modo di essere o uno stato d’animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio.

Il Giudice sottolinea, infatti, come tale condotta rappresenti essa stessa un tradimento, richiamando un principio già espresso dal Supremo Collegio in forza del quale, nel giudizio di separazione giudiziale non rilevano esclusivamente le relazioni extraconiugali in senso stretto ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell’onore dell’altro coniuge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

link: https://www.studiolegaleluciano.it/addebito-della-separazione-al-coniuge-che-si-dichiari-single-su-facebook

LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE NEL CYBERBULLISMO

Il problema del #bullismo, inteso in tutte le sue derivazioni, è sempre più attuale e tanti genitori si trovano ad affrontare, loro malgrado, problemi spesso insormontabili. Un tema a me caro in quanto insegnante oltre che legale e che ho avuto occasione di affrontare in entrambi i ruoli…. conosco quindi benissimo certe sensazioni e constatazioni che pervadono ragazzi, genitori e insegnanti, ma oggi il focus voglio porlo da legale alla luce di una interessante sentenza del Tribunale di Sulmona (n° 103, 9 aprile 2018), che sancisce la responsabilità dei genitori anche per gli atti di cyberbullismo compiuti dai figli minori, capaci di intendere e volere

I giudici sono stati chiamati a pronunciarsi su una richiesta di #risarcimentodanni formulata dai genitori di una ragazza minorenne, vittima di aver subito la diffusione di una foto in cui posava nuda. Foto inviata dalla protagonista ad un suo amico, il quale l’aveva poi inoltrata ad alcuni suoi amici e quest’ultimi ad altri amici tramite messaggeria chat #whatsapp oltre alla pubblicazione su un falso profilo #facebook. I genitori dei minori autori della divulgazione dell’immagine sono stati condannati al #risarcimento dei danni in quanto non sono riusciti a provare di aver assolto pienamente ai loro obblighi educativi e al loro dovere di vigilanza nei confronti del loro figli.

Entrando nel dettaglio, parliamo dunque di una responsabilità concorrente con quella dei minori poiché anche questi, proprio in quanto capaci di intendere e di volere, sono direttamente responsabili del danno ingiusto secondo le regole della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.

Una culpa in educando quindi ( e non solo in vigilando…) dei genitori che nel loro ruolo protettivo, sono tenuti a impartire l’educazione e l’istruzione (non solo in termini scolastici ma anche e soprattutto forse in termini di convivenza civile) vigilando su una condotta in misura adeguata all’ambiente, alle abitudini ed al carattere.

Nella fattispecie è rilevante di gravi e importanti lesioni del diritto della persona e di illecita interferenza e violazione della sua sfera esistenziale, l’aver dato risalto alla capacità degli autori dell’illecito in termini di possibilità di percepire il disvalore del loro comportamento e di scegliere ugualmente di compierlo.