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MADRE METTE IL FIGLIO CONTRO IL PADRE: CHE FARE?

Cosa fare se un genitore aizza il figlio minore contro l’altro dopo la separazione o il divorzio?

Il figlio ha il diritto a vivere con entrambi i genitori. Anche se questi sono separati o hanno divorziato, devono permanere solidi legami affettivi con il minore affinché sia il padre che la madre maturino un rapporto amorevole e un contatto quotidiano. Il tutto chiaramente più nell’interesse del giovane che non dei genitori. 

Il punto però è che, quando la famiglia è sfaldata, devono essere i genitori a far di tutto per rimuovere ogni ostacolo che si frapponga alla cosiddetta “bigenitorialità”. Se uno dei genitori scredita l’altro agli occhi del figlio, al di là delle ragioni che lo spingono a fare ciò, commette un illecito oltre che un danno al minore. Tant’è che la giurisprudenza, sino ad oggi, si è orientata in modo molto severo, arrivando a comminare, nella migliore delle ipotesi, delle sanzioni economiche e, nella peggiore, a revocare l’affidamento condiviso e la collocazione del bambino. 

Di recente, la Cassazione ha spiegato che fare se la madre mette il figlio contro il padre. E la pronuncia segue la linea dura [1]. Ma procediamo con ordine. 

Cos’è la bigenitorialtà?

Come dice la parola stessa, bigenitorialità significa diritto ad avere entrambi i genitori, e quindi a mantenere con loro dei rapporti stabili, duraturi, amorevoli. Questo diritto, però, non dipende dalla volontà e dall’esercizio del titolare (ossia del minore), ma dal comportamento dei genitori. Il rispetto del principio della bigenitorialità impone infatti che, nonostante la crisi della coppia, il padre e la madre debbano essere sempre presenti nella vita del figlio minore, che ad entrambi siano garantite una stabile consuetudine di vita e delle salde relazioni affettive. I figli hanno, parallelamente, il diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.

Che fare se un genitore mette il figlio contro l’altro?

Se uno dei due genitori commette gravi inadempienze rispetto al provvedimento del giudice con cui dispone l’affidamento e la collocazione del minore – ad esempio, evitando che l’altro genitore possa incontrare il figlio o mettendogli contro quest’ultimo attraverso una costante opera di denigrazione – l’altro genitore può fare ricorso al giudice chiedendo un provvedimento per far cessare la condotta del genitore o per chiedere la modifica o la revoca delle disposizioni sull’affidamento.

Il giudice può modificare i provvedimenti in vigore relativi all’affidamento e può disporre a carico del genitore colpevole delle condotte pregiudizievoli, le seguenti sanzioni, anche congiuntamente:

  • l’ammonizione;
  • il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
  • la condanna a una sanzione amministrativa, anche congiuntamente ai provvedimenti sopra esaminati.

A questi rimedi la giurisprudenza ne ha aggiunti altri due:

  • la collocazione del figlio presso l’altro genitore;
  • la revoca dell’affidamento condiviso, disponendo l’affido esclusivo solo all’altro genitore. 

Perde l’affidamento condiviso il genitore che manipola e aizza il minore

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha revocato l’affidamento condiviso a una madre colpevole di aver manipolato il figlio mettendolo contro il padre, suo ex marito. Nel caso di specie, hanno pesato le dichiarazioni della bambina che, sentita dal giudice, ha riferito che sarebbe stata la madre a indurla a mentire nei confronti del papà.

 Naturalmente, alla revoca dell’affidamento condiviso consegue anche la condanna della madre al versamento dell’assegno di mantenimento per il figlio da versare all’ex marito, in quanto il bambino andrà a vivere presso quest’ultimo. 

Si tenga peraltro conto che il giudice ha l’obbligo di ascoltare il minore se ha almeno 12 anni, altrimenti la sentenza può essere impugnata. Ed è proprio il minore a poter riferire non solo di preferire un genitore rispetto all’altro, ma anche di essere stato plagiato all’odio.

Con la revoca dell’affidamento alla madre, però, bisogna andarci cauti. La giurisprudenza ha, infatti, detto che, se tra il figlio e la madre c’è un solido legame, la collocazione dello stesso presso il padre potrebbe generare un turbamento ancora maggiore per il minore e un rischio di instabilità psichica. Dunque, in questi casi, con l’aiuto dei servizi sociali, è bene favorire degli incontri tra il figlio e il padre affinché la figura di quest’ultimo non venga più filtrata dalla ex moglie e vi sia un “rappacificamento” con il bambino. 

Risarcisce anche il figlio la madre che gli impedisce di vedere il padre

Di recente, il tribunale di Cosenza [2] ha stabilito l’obbligo, per la madre che impedisce gli incontri tra il proprio figlio ed il padre, di risarcire entrambi. In questo modo, infatti non solo la donna causa sofferenze a carico dell’altro genitore ma priva anche il bambino dell’apporto del padre rispetto al diritto ad una sana e serena crescita. 

Viene definita, da un lato della scienza, con il termine “alienazione parentale” l’atteggiamento psicologico del bambino che rifiuti la figura paterna perché aizzato dalla madre. Sull’esistenza di questa patologia non sono però tutti d’accordo. I giudici cosentini tuttavia che non spetta al giudice stabilire la validità o invalidità teorica della Pas – appunto all’alienazione parentale; piuttosto, il magistrato è tenuto ad «accertare se il distacco del piccolo dal padre affondi le sue radici in condizionamenti esercitati dal genitore collocatario, ovvero in altri fattori».

Infatti, prosegue il provvedimento richiamando la giurisprudenza della Cassazione «qualora il genitore non affidatario o collocatario, per conseguire la modifica delle modalità di affidamento del figlio minore, denunci l’allontanamento morale e materiale di quest’ultimo, attribuendolo a condotte dell’altro genitore, a suo dire espressive di una Pas (sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito, prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia, è tenuto ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo».

Il tribunale ha così accolto la richiesta di risarcimento formulata dall’uomo. La ex, infatti, ha «gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell’uomo di svolgere il proprio ruolo genitoriale».

Per cui, tenuto conto della durata dell’emarginazione della figura paterna, dei disagi e delle sofferenze patiti sia dall’uomo che dal figlio, il tribunale ha condannato la madre al pagamento di 5mila euro per ciascuno dei danneggiati, ammonendola dal tenere condotte ostative agli incontri padre-figlio.

Note: [1] Cass. sent. n. 3028/20. [2] Trib. Cosenza, sent. n. 549/2019.

fonte link: https://www.laleggepertutti.it/365685_madre-mette-il-figlio-contro-il-padre-che-fare?fbclid=IwAR085umapu6GV9ICnR6jcaxIY8iY6ub6Qek-2D6wJHLBDFE4hdmgos5HNU0

LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE NEL CYBERBULLISMO

Il problema del #bullismo, inteso in tutte le sue derivazioni, è sempre più attuale e tanti genitori si trovano ad affrontare, loro malgrado, problemi spesso insormontabili. Un tema a me caro in quanto insegnante oltre che legale e che ho avuto occasione di affrontare in entrambi i ruoli…. conosco quindi benissimo certe sensazioni e constatazioni che pervadono ragazzi, genitori e insegnanti, ma oggi il focus voglio porlo da legale alla luce di una interessante sentenza del Tribunale di Sulmona (n° 103, 9 aprile 2018), che sancisce la responsabilità dei genitori anche per gli atti di cyberbullismo compiuti dai figli minori, capaci di intendere e volere

I giudici sono stati chiamati a pronunciarsi su una richiesta di #risarcimentodanni formulata dai genitori di una ragazza minorenne, vittima di aver subito la diffusione di una foto in cui posava nuda. Foto inviata dalla protagonista ad un suo amico, il quale l’aveva poi inoltrata ad alcuni suoi amici e quest’ultimi ad altri amici tramite messaggeria chat #whatsapp oltre alla pubblicazione su un falso profilo #facebook. I genitori dei minori autori della divulgazione dell’immagine sono stati condannati al #risarcimento dei danni in quanto non sono riusciti a provare di aver assolto pienamente ai loro obblighi educativi e al loro dovere di vigilanza nei confronti del loro figli.

Entrando nel dettaglio, parliamo dunque di una responsabilità concorrente con quella dei minori poiché anche questi, proprio in quanto capaci di intendere e di volere, sono direttamente responsabili del danno ingiusto secondo le regole della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.

Una culpa in educando quindi ( e non solo in vigilando…) dei genitori che nel loro ruolo protettivo, sono tenuti a impartire l’educazione e l’istruzione (non solo in termini scolastici ma anche e soprattutto forse in termini di convivenza civile) vigilando su una condotta in misura adeguata all’ambiente, alle abitudini ed al carattere.

Nella fattispecie è rilevante di gravi e importanti lesioni del diritto della persona e di illecita interferenza e violazione della sua sfera esistenziale, l’aver dato risalto alla capacità degli autori dell’illecito in termini di possibilità di percepire il disvalore del loro comportamento e di scegliere ugualmente di compierlo.