OBBLIGAZIONI & EDILIZIA

Poiché l’obbligazione di redigere un progetto di costruzione è di risultato, impegnando il professionista incaricato alla prestazione di un progetto concretamente realizzabile, il committente, in base al principio inadimplenti non est adimplendum, ha diritto di rifiutare il compenso al professionista che abbia fornito il progetto di un’opera non conforme agli strumenti urbanistici del comune del luogo in cui questa deve essere eseguita. Il professionista è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. In conseguenza dei principi di cui sopra, da un lato, la realizzabilità del progetto va valutata non in astratto, ma in concreto, in rapporto al risultato avuto di mira dal cliente, anche se non espressamente dedotto nel contratto; dall’altro, le difficoltà che si oppongano a una rapida approvazione nei tempi sperati per la consegna dell’opera da realizzare, rientrano certamente nel dovere di informazioni, derivante dalla diligenza imposta al professionista nell’esecuzione dell’incarico affidatogli.

Cass. civ., 16 ottobre 2020 n. 22576