FAMIGLIA E ANZIANI

Per negare la reversibilità della pensione del genitore defunto al figlio maggiorenne inabile al lavoro non basta che questi abbia un reddito, ma occorre anche verificare – per il requisito della “vivenza a carico” – se le sue entrate superino o no la soglia richiesta per ottenere la pensione di invalidità civile totale.

Cass. civ., 22 ottobre 2020 n. 23058

BUON NATALE E SERENO 2021 A TUTTI VOI!

Si conclude questo 2020. In tanti, noi compresi, non vediamo l’ora che vada in archivio, per la paura e il senso di precarietà che ci ha lasciato per la devastante vicenda Covid.  Per il nostro Studio un 2020 anche con qualche luce: è stato un anno duro, impegnativo ma ricco di soddisfazioni e che di riflesso, ci pone un bilancio significativo. Un 2020 che chiude anche un decennio di lavoro intenso, che ci ha fatto crescere molto tramite il continuo confronto fra colleghi e le sfide che siamo stati chiamati ad affrontare.

Con lo stesso impegno e dedizione ci prepariamo ad affrontare il 2021 e il prossimo futuro, dando sempre il massimo per ogni cliente che decide di affidarsi a noi.

Vi raccomandiamo, se lo gradite, di seguirci direttamente su questo nostro spazio web e sui social dedicati, per rimanere aggiornati sulle varie normative in ambito civile e penale… continueremo ad informarvi e darvi dei consigli su come affrontare problematiche comuni a livello legale.

Ringraziando i nostri clienti e tutti i collaboratori che ci supportano, vi diamo appuntamento nel 2021.

Buon Natale, buone festività e un Augurio sentito per un 2021 migliore a tutti Voi!

MADRE METTE IL FIGLIO CONTRO IL PADRE: CHE FARE?

Cosa fare se un genitore aizza il figlio minore contro l’altro dopo la separazione o il divorzio?

Il figlio ha il diritto a vivere con entrambi i genitori. Anche se questi sono separati o hanno divorziato, devono permanere solidi legami affettivi con il minore affinché sia il padre che la madre maturino un rapporto amorevole e un contatto quotidiano. Il tutto chiaramente più nell’interesse del giovane che non dei genitori. 

Il punto però è che, quando la famiglia è sfaldata, devono essere i genitori a far di tutto per rimuovere ogni ostacolo che si frapponga alla cosiddetta “bigenitorialità”. Se uno dei genitori scredita l’altro agli occhi del figlio, al di là delle ragioni che lo spingono a fare ciò, commette un illecito oltre che un danno al minore. Tant’è che la giurisprudenza, sino ad oggi, si è orientata in modo molto severo, arrivando a comminare, nella migliore delle ipotesi, delle sanzioni economiche e, nella peggiore, a revocare l’affidamento condiviso e la collocazione del bambino. 

Di recente, la Cassazione ha spiegato che fare se la madre mette il figlio contro il padre. E la pronuncia segue la linea dura [1]. Ma procediamo con ordine. 

Cos’è la bigenitorialtà?

Come dice la parola stessa, bigenitorialità significa diritto ad avere entrambi i genitori, e quindi a mantenere con loro dei rapporti stabili, duraturi, amorevoli. Questo diritto, però, non dipende dalla volontà e dall’esercizio del titolare (ossia del minore), ma dal comportamento dei genitori. Il rispetto del principio della bigenitorialità impone infatti che, nonostante la crisi della coppia, il padre e la madre debbano essere sempre presenti nella vita del figlio minore, che ad entrambi siano garantite una stabile consuetudine di vita e delle salde relazioni affettive. I figli hanno, parallelamente, il diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.

Che fare se un genitore mette il figlio contro l’altro?

Se uno dei due genitori commette gravi inadempienze rispetto al provvedimento del giudice con cui dispone l’affidamento e la collocazione del minore – ad esempio, evitando che l’altro genitore possa incontrare il figlio o mettendogli contro quest’ultimo attraverso una costante opera di denigrazione – l’altro genitore può fare ricorso al giudice chiedendo un provvedimento per far cessare la condotta del genitore o per chiedere la modifica o la revoca delle disposizioni sull’affidamento.

Il giudice può modificare i provvedimenti in vigore relativi all’affidamento e può disporre a carico del genitore colpevole delle condotte pregiudizievoli, le seguenti sanzioni, anche congiuntamente:

  • l’ammonizione;
  • il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
  • la condanna a una sanzione amministrativa, anche congiuntamente ai provvedimenti sopra esaminati.

A questi rimedi la giurisprudenza ne ha aggiunti altri due:

  • la collocazione del figlio presso l’altro genitore;
  • la revoca dell’affidamento condiviso, disponendo l’affido esclusivo solo all’altro genitore. 

Perde l’affidamento condiviso il genitore che manipola e aizza il minore

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha revocato l’affidamento condiviso a una madre colpevole di aver manipolato il figlio mettendolo contro il padre, suo ex marito. Nel caso di specie, hanno pesato le dichiarazioni della bambina che, sentita dal giudice, ha riferito che sarebbe stata la madre a indurla a mentire nei confronti del papà.

 Naturalmente, alla revoca dell’affidamento condiviso consegue anche la condanna della madre al versamento dell’assegno di mantenimento per il figlio da versare all’ex marito, in quanto il bambino andrà a vivere presso quest’ultimo. 

Si tenga peraltro conto che il giudice ha l’obbligo di ascoltare il minore se ha almeno 12 anni, altrimenti la sentenza può essere impugnata. Ed è proprio il minore a poter riferire non solo di preferire un genitore rispetto all’altro, ma anche di essere stato plagiato all’odio.

Con la revoca dell’affidamento alla madre, però, bisogna andarci cauti. La giurisprudenza ha, infatti, detto che, se tra il figlio e la madre c’è un solido legame, la collocazione dello stesso presso il padre potrebbe generare un turbamento ancora maggiore per il minore e un rischio di instabilità psichica. Dunque, in questi casi, con l’aiuto dei servizi sociali, è bene favorire degli incontri tra il figlio e il padre affinché la figura di quest’ultimo non venga più filtrata dalla ex moglie e vi sia un “rappacificamento” con il bambino. 

Risarcisce anche il figlio la madre che gli impedisce di vedere il padre

Di recente, il tribunale di Cosenza [2] ha stabilito l’obbligo, per la madre che impedisce gli incontri tra il proprio figlio ed il padre, di risarcire entrambi. In questo modo, infatti non solo la donna causa sofferenze a carico dell’altro genitore ma priva anche il bambino dell’apporto del padre rispetto al diritto ad una sana e serena crescita. 

Viene definita, da un lato della scienza, con il termine “alienazione parentale” l’atteggiamento psicologico del bambino che rifiuti la figura paterna perché aizzato dalla madre. Sull’esistenza di questa patologia non sono però tutti d’accordo. I giudici cosentini tuttavia che non spetta al giudice stabilire la validità o invalidità teorica della Pas – appunto all’alienazione parentale; piuttosto, il magistrato è tenuto ad «accertare se il distacco del piccolo dal padre affondi le sue radici in condizionamenti esercitati dal genitore collocatario, ovvero in altri fattori».

Infatti, prosegue il provvedimento richiamando la giurisprudenza della Cassazione «qualora il genitore non affidatario o collocatario, per conseguire la modifica delle modalità di affidamento del figlio minore, denunci l’allontanamento morale e materiale di quest’ultimo, attribuendolo a condotte dell’altro genitore, a suo dire espressive di una Pas (sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito, prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia, è tenuto ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo».

Il tribunale ha così accolto la richiesta di risarcimento formulata dall’uomo. La ex, infatti, ha «gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell’uomo di svolgere il proprio ruolo genitoriale».

Per cui, tenuto conto della durata dell’emarginazione della figura paterna, dei disagi e delle sofferenze patiti sia dall’uomo che dal figlio, il tribunale ha condannato la madre al pagamento di 5mila euro per ciascuno dei danneggiati, ammonendola dal tenere condotte ostative agli incontri padre-figlio.

Note: [1] Cass. sent. n. 3028/20. [2] Trib. Cosenza, sent. n. 549/2019.

fonte link: https://www.laleggepertutti.it/365685_madre-mette-il-figlio-contro-il-padre-che-fare?fbclid=IwAR085umapu6GV9ICnR6jcaxIY8iY6ub6Qek-2D6wJHLBDFE4hdmgos5HNU0

LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE NEL CYBERBULLISMO

Il problema del #bullismo, inteso in tutte le sue derivazioni, è sempre più attuale e tanti genitori si trovano ad affrontare, loro malgrado, problemi spesso insormontabili. Un tema a me caro in quanto insegnante oltre che legale e che ho avuto occasione di affrontare in entrambi i ruoli…. conosco quindi benissimo certe sensazioni e constatazioni che pervadono ragazzi, genitori e insegnanti, ma oggi il focus voglio porlo da legale alla luce di una interessante sentenza del Tribunale di Sulmona (n° 103, 9 aprile 2018), che sancisce la responsabilità dei genitori anche per gli atti di cyberbullismo compiuti dai figli minori, capaci di intendere e volere

I giudici sono stati chiamati a pronunciarsi su una richiesta di #risarcimentodanni formulata dai genitori di una ragazza minorenne, vittima di aver subito la diffusione di una foto in cui posava nuda. Foto inviata dalla protagonista ad un suo amico, il quale l’aveva poi inoltrata ad alcuni suoi amici e quest’ultimi ad altri amici tramite messaggeria chat #whatsapp oltre alla pubblicazione su un falso profilo #facebook. I genitori dei minori autori della divulgazione dell’immagine sono stati condannati al #risarcimento dei danni in quanto non sono riusciti a provare di aver assolto pienamente ai loro obblighi educativi e al loro dovere di vigilanza nei confronti del loro figli.

Entrando nel dettaglio, parliamo dunque di una responsabilità concorrente con quella dei minori poiché anche questi, proprio in quanto capaci di intendere e di volere, sono direttamente responsabili del danno ingiusto secondo le regole della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.

Una culpa in educando quindi ( e non solo in vigilando…) dei genitori che nel loro ruolo protettivo, sono tenuti a impartire l’educazione e l’istruzione (non solo in termini scolastici ma anche e soprattutto forse in termini di convivenza civile) vigilando su una condotta in misura adeguata all’ambiente, alle abitudini ed al carattere.

Nella fattispecie è rilevante di gravi e importanti lesioni del diritto della persona e di illecita interferenza e violazione della sua sfera esistenziale, l’aver dato risalto alla capacità degli autori dell’illecito in termini di possibilità di percepire il disvalore del loro comportamento e di scegliere ugualmente di compierlo.

VIOLAZIONE NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA

Davvero interessante il pronunciamento della Cassazione (Cass. civ., 11 luglio 2018 n°31615) riguardo alla responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica. In tema, compito del datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, è quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio dell’attività lavorativa, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti a eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele.

Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, la legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro, quindi, non può essere considerato esente da responsabilità ove il lavoratore esplichi un incombente che, anche se inutile e imprudente, rientri comunque nelle sue attribuzioni e non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo.

Vi è però esonero da responsabilità del datore di lavoro ove, a norma dell’articolo 41, comma 2, del Cp, il nesso causale tra la sua condotta in ipotesi colposa e l’evento lesivo risulti interrotto da una causa sopravvenuta, sufficiente da sola a determinare l’evento, ciò che si verifica nei casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta. Tale interruzione del nesso causale è ravvisabile qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto e incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche, ponendo in essere un comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. In questi casi è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia

ANTITRUST, multa 678 mln a Case automobilistiche e società finanziarie

Accertato cartello su finanziamenti per acquisto vetture. Coinvolti tutti i principali marchi automobilistici con l’esclusione di Mercedes

 

Multa da 678 milioni di euro per case automobilistiche e società finanziarie responsabili di aver messo in piedi un cartello per la vendita di automobili tramite finanziamenti. Lo ha deciso l’Antitrust che ha accertato l’esistenza di “un’intesa restrittiva della concorrenza, tra il 2003 e il 2017, funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di automobili dei gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive captive banks”.

In particolare, si legge in una nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono state riscontrate attività anticoncorrenziali delle società Banca PSA Italia, Banque PSA Finance, Santander Consumer Bank, BMW Bank, BMW, Daimler, Mercedes Benz Financial Services Italia, FCA Bank, FCA Italy, CA Consumer Finance, FCE Bank Plc., Ford Motor Company, General Motor Financial Italia, General Motors Company, RCI Banque, Renault S.A., Toyota Financial Services Plc., Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen AG., nonché le associazioni di categoria Assofin ed Assilea.

La decisione è stata presa dopo che il 20 dicembre scorso si è conclusa “un’istruttoria, avviata nei confronti delle principali captive banks e dei relativi gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della vendita di autoveicoli mediante prodotti finanziari, nonché delle relative associazioni di categoria”. L’istruttoria, “avviata a seguito della presentazione di una domanda di clemenza da parte delle società Daimler AG e Mercedes Benz Financial Services Italia – spiega ancora l’Autorità – si è conclusa accertando l’attuazione di un’intesa unica, complessa e continuata avente ad oggetto lo scambio di informazioni sensibili relative a quantità e prezzi, anche attuali e futuri. In considerazione della gravità e della durata dell’infrazione, l’Autorità ha imposto le seguenti sanzioni pecuniarie, per un totale complessivo, di circa 678 milioni di euro”. L’Autorità ha precisato di aver “riconosciuto il beneficio dell’immunità totale dalla sanzione a favore delle società Daimler e Mercedes Benz Financial Services Italia SpA che, in qualità di leniency applicant, hanno così evitato l’imposizione di una sanzione superiore a 60 milioni di euro”.

Assileia e Assofin, chiamate in causa, annunciano ricorsi al TAR  ribadendo la loro totale estraneità. Per i consumatori Altroconsumo e Codacons sono invece pronte a classaction e a denunce presso 104 procure. La partita è ancora aperta, ma pende tutta dalla parte dei consumatori.

 

fonte: http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2019/01/09/antitrust-multa-da-678-mln-a-case-e-finanziarie-auto_3a8b4f67-29e3-436e-b7a0-21dcba887e5a.html

CONVEGNO GIOVANI E LEGALITA’


il ruolo della scuola e delle istituzioni per produrre sicurezza

 

 

il mio intervento:

 

Sono felice, onorata ed anche emozionata per essere stata chiamata a testimoniare il senso della legalità in questo consesso.

Permettetemi, per questo, di ringraziare la nostra dirigente scolastica Leonilde Maloni, il Generale dei Carabinieri, Salvatore Minniti.

Non solo, ringrazio con un caloroso abbraccio tutti voi, cari ragazzi, per essere qui presenti, attenti e coinvolti sul tema della legalità: tema importantissimo nella forma mentis dell’Uomo, argomento che non può essere mai disconosciuto nella formazione di ogni consesso sociale. Vi ringrazio, altresì, perché con la vostra presenza dimostrate di voler partecipare alla costruzione di un mondo migliore.

So bene, sappiamo benissimo tutti noi adulti, di non essere sempre esempio di legalità: spesso siamo noi i primi ad essere distratti sul clima in cui vi stiamo facendo crescere, spesso siamo noi i primi ad essere deficitari nell’esempio e nell’ascolto e ancor più spesso siamo noi i primi a non comprendere quali esempi sbagliati vi stiano seducendo.

Non siete voi i colpevoli.

Siamo qui, oggi, anche per dare il nostro contributo fattivo affinché la scuola riesca a proporsi socialmente come interlocutore credibile.

Nel ripercorrere i miei studi, tornano alla mente le parole di Antonino Caponnetto (Magistrato, noto soprattutto per aver guidato il Pool Antimafia, ideato da Rocco Chinnici nel 1980. Dopo l’assassinio di Chinnici ne prese il posto. Accanto a sé chiamò Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Gioacchino Natoli, Giuseppe di Lello e Leonardo Guarnotta.   La loro attività portò all’arresto di più di 400 criminali legati a Cosa Nostra, culminando nel maxiprocesso di Palermo. È considerato uno degli eroi simbolo della lotta al crimine organizzato italiano), sul ruolo della scuola:

“la mafia teme la scuola più della giustizia, la mafia prospera sull’ignoranza della gente sulla quale può svolgere opera di intimidazione e di soggezione psicologica: solo cosi mafia e illegalità possono prosperare”.

Ma ancor di più tuonano le parole di un Grande Uomo dello Stato che ha dato la vita per la legalità, il Giudice Paolo Borsellino: “purtroppo i giudici possono agire solo in parte nella lotta alla mafia. Se la mafia è un’istituzione antistato che attira consensi perché ritenuta più efficiente dello Stato, è compito della scuola rovesciare questo processo perverso, formando i giovani alla cultura dello Stato e delle Istituzioni.”

Noi siamo quindi al centro assoluto della lotta per la legalità.

Alla scuola è affidato questo edificante compito e ognuno di noi, nessuno escluso, deve lavorare con responsabilità e onestà intellettuale per negare il consenso all’illegalità.

Non abbiamo bisogno di eroi ma, semplicemente, di persone oneste, educate al rispetto delle regole e delle leggi.

Come ho enunciato poco fa, l’accostamento mafia/legalità è quello più sentito e più rappresentato da sempre. Sono convinta, tuttavia, che il concetto di legalità sia molto più ampio, molto più semplice, tangibile nel quotidiano.

La legalità è anche e, soprattutto, quotidianità.

  • Pensiamo al lavoro ed alle assunzioni operate attraverso raccomandazioni di persone al potere o politici di turno. Così facendo abbiamo messo da parte la meritocrazia per consegnare diritti, con ben pochi doveri, a persone che non sono capaci di svolgere il proprio lavoro.
  • Pensiamo all’amato e seguito sport. Partite truccate, atleti corrotti, doping falsante per ogni confronto sportivo: tutto nel nome del vilipendio al senso dello sport.
  • Pensiamo alla corruzione, che divora da decenni il nostro Paese. Una cultura negativa così permeata socialmente, da far sembrare furbo colui che ruba od approfitta. E spesso, purtroppo, le nuove generazioni si tuffano nell’imitazione del corruttore, abbandonando il consenso alla legalità, quasi fosse l’ultima spiaggia per operare socialmente.

Ragazzi non dimenticate che chi ha ricostruito la nostra Patria nel dopoguerra, ha dato l’esempio più alto di dedizione al bene comune: la Costituzione Repubblicana.

  • Pensiamo all’evasione fiscale. Se tutti pagassero le tasse, potremmo uscire agevolmente dalla grave crisi economica che stiamo vivendo. Anche in questo caso gli esempi e le parole di scaltri politici hanno inviato messaggi fuorvianti o in netta contrapposizione.
  • Pensiamo alla scuola, cari ragazzi. Magari tante belle parole in classe con il docente, salvo poi dimenticare tutto in corridoio: il bullismo e il cyberbullismo non è cosa banale, da giustificare e minimizzare come fanno in tanti. E’ cosa nettamente contraria al divertimento, all’ironia e allo scherzo: è solo ferire, soprattutto nell’anima, un ragazzo come voi. E ancora, a proposito di scuola, nessuno può pensare di pretendere la promozione d’ufficio. Sembrerà banale sottolinearlo ma se vogliamo essere promossi dobbiamo studiare e meritarlo, pur nelle difficoltà oggettive di ciascuno di noi.

 

Ecco perché ragazzi dedichiamo dei momenti di approfondimento della Carta Costituzionale dello Stato: in essa vi guidiamo a riconoscere il valore fondamentale dello Stato a cui appartenete, come costitutivo della vostra identità; i principi che la caratterizzano (democratico, personalista, pluralista, lavorista, solidarista, di eguaglianza, dell’unità e indivisibilità e autonomista).

Con ciò si consolidano a livello interiore i “reagenti” a tutto ciò che può essere disvalore all’etica e alla giustizia.

Strumentale a questo scopo diventava quindi rendervi consapevoli:

  1. dell’intensità della criminalità contemporanea;
  2. dei meccanismi psicologici che inducono alla criminalità;
  3. dei fattori criminogeni: fisici, psichici e sociali;
  4. degli strumenti normativi posti a presidio dei beni giuridici fondamentali.

La legalità è, quindi, una questione di scelta: siamo noi a decidere cosa saremo da grandi, siamo noi a scegliere se rispettare le regole o meno.

Questo nostro incontro odierno deve servire a tutti come stimolo alla riflessione e al confronto: a chi ci vuole prevaricare, rispondiamo con il nostro diritto di essere liberi, a chi vuol vilipendiare la legalità, rispondiamo che il rispetto delle regole attua la giustizia sociale. 

Questa giornata è, quindi, dedicata a tutti voi ragazzi e ragazze con la speranza di aver respirato oggi un’aria diversa; agli amministratori onesti e a tutti coloro che sono esempio quotidiano per affermare diritti, solidarietà, libertà, legalità contro gli interessi, la prepotenza e la violenza, come il Generale Minniti; a noi docenti, alla scuola come centro di ogni progetto futuro nello sforzo di costruire una società per l’Uomo.

Soprattutto, mi sia permesso, questa giornata è dedicata a tutti coloro che hanno rischiato e  rischiano la vita tutti i giorni per portare legalità in ogni luogo.

Cito le parole, scolpite nel marmo del tempo, di Giovanni Falcone, esempio per tutti:

“Gli uomini passano ma gli ideali restano e continueranno a camminare sulle gambe degli altri”.

Noi vogliamo e dobbiamo essere quegli uomini e quelle donne.

 

 

Dalla Rassegna Web:

http://www.logosnotizie.it/articoli/2018/12/06/43880/giovani-e-legalita-il-contributo-della-scuola-e-delle-istituzioni

http://www.valvibratalife.com/il-generale-dellarma-dei-carabinieri-salvatore-minniti-ha-incontrato-gli-studenti-del-liceo-dannunzio/

https://www.ekuonews.it/2018/12/07/giovani-e-legalita-il-contributo-della-scuola-e-delle-istituzioni-se-ne-parlato-con-minniti-al-liceo-dannunzio-di-corropoli/

 

IL FUORILEGGE “BLACK FRIDAY”

Una piccola, ma sostanziale curiosità riguardo la nostra quotidianità dell’essere consumatori.

In questi giorni avrete sicuramente notato il bombardamento mediatico pubblicitario sul “Black Friday”. Addirittura “Black Friday” che sfuggono anche alla tradizionale programmazione di un sol giorno dedicato, ma che magicamente si spalmano su più giorni fino a toccare la settimana piena. Quindi,  in un momento di crisi come questo , nuove opportunità di mercato che mettono  commercianti e consumatori tutti d’accordo.

Domanda che sembrerà fuori contesto: ma tutto questo ha riscontro con la normativa vigente?  Risposta con sorpresa: No! Infatti il nostro ordinamento disciplina le vendite straordinarie come, ad esempio, i Saldi di fine stagione ma non prevede affatto il “Black Friday”. Invero esso contrasta con la normativa in merito ai Saldi e alle vendite promozionali con sanzioni salatissime che arrivano fino a € 1000, poiché la legge nazionale vieta di indire vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Nel nostro Paese, solo nel 2016 il Comune di Milano ha accolto favorevolmente le richieste delle associazioni di categoria di partecipare al “Black Friday” e ad oggi i commercianti italiani possono scegliere discrezionalmente se partecipare o meno al “Black Friday” effettuando forti sconti sulla merce in vendita.

Ne consegue che la legge n°144 del 1998 in materia di saldi e vendite promozionali è obsoleta e non più rispondente alle esigenze di un mercato in perenne e velocissima evoluzione. La questione passa ora al legislatore al quale si chiede implicitamente maggiore attenzione, contatto con la realtà e sopratutto reattività.

Benvenuti!

Lo Studio Legale Croce -Avv. Lorenza Croce- inizia questa nuova avventura online con un blog dedicato a chi vorrà entrare in contatto con noi e naturalmente, a tutti i clienti che apprezzano la nostra professionalità da oltre un decennio.

Uno spazio questo, dove metteremo a disposizione le nostre conoscenze e le più interessanti novità alle normative giuridiche che più potranno incidere nelle relazioni della nostra quotidianità.

Il nostro intento è quello di raggiungere chi non ci conosce, raccontandoci e, se possibile, incuriosendo l’utente sulla nostra realtà professionale consolidata da anni di esperienza.

Sarà un piacere interloquire con Voi tramite un semplice iniziale contatto, un approfondimento, una preventiva richiesta di consulenza o anche un semplice commento inserito in calce ai nostri post.

Nel contempo Vi invitiamo a visitare il nostro nuovo sito, online da pochi giorni, dove troverete tutte informazioni sulla nostra attività professionale.

Buona lettura e buona navigazione!

STUDIO LEGALE CROCE